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Effusioni amorose in pubblico: quando rischi per atti osceni in luogo pubblico? Attenzione

Quando ci si innamora, ci si vorrebbe baciare per sempre. Attenti però alle effusioni in pubblico: c’è un limite oltre il quale si rischia

Non bisogna pensare solo ai ragazzi, quando ci si riferisce alle effusioni amorose in pubblico. Quando ci si innamora, infatti, il sentimento travolge ogni razionalità e porta chiunque a compiere azioni che, in altre situazioni, la ragione impedirebbe. In merito ai gesti d’amore in pubblico, c’è un limite da mantenere: ecco quando ci si espone al rischio legale.

Effusioni in pubblico: quando si rischia
Effusioni in un luogo pubblico: ecco quando si rischia il reato (liquida.it)

Non è difficile mantenersi all’interno dei confini del giusto e dell’ammissibile: basta tenere le effusioni più spinte per sé e dedicarcisi quando si è a casa propria. A volte, però, l’eros e la voglia di stare insieme fanno superare qualsiasi limite e cancellano qualsiasi tipo di ragionamento, esponendo quindi i due malcapitati a un rischio grosso: quello di atti osceni in luogo pubblico. Ecco quando può essere portato avanti e cosa si rischia.

Atti osceni in luogo pubblico: ecco quando si rischia questo reato

A definire in modo specifico questo reato è l’articolo 529 del Codice Penale, secondo il quale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che offendono il pudore, secondo il comune sentimento. Pudore si distingue nel testo legislativo da pubblica decenza: se quest’ultima viene intesa in senso generico, l’atto osceno invece si riferisce alla sessualità e alla concupiscenza compiuta con altri o da soli.

Effusioni in pubblico: quando si rischia
Effusioni in un luogo pubblico: ecco quando si rischia il reato (liquida.it)

Per quanto riguarda la sanzione, questa arriva se e solo se l’atto osceno è compiuto in un luogo pubblico, cioè in un ambiente a cui chiunque può accedere senza limitazioni. Inoltre, si definisce luogo pubblico anche quello che tutti possono vedere, anche senza accedervi direttamente: il balcone di una casa privata, ad esempio, rientra in questa definizione se affaccia su una strada, una piazza o una via pubblica. Secondo l’articolo 529 del Codice Penale questo illecito è punito con una sanzione pecuniaria che va da 5mila euro a 30mila euro.

Prima della depenalizzazione operata dal governo Renzi, però, questo reato veniva punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e la pena veniva aumentata fino a un terzo della durata se il fatto veniva compiuto alla presenza di minorenni. Oggi come oggi, però, rimane attiva la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori.

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